Art. 28

Regole per la gestione degli ordini dei clienti

In vigore dal 15 mag 2014
Regole per la gestione degli ordini dei clienti 1.   Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate ad eseguire ordini per conto dei clienti applichino procedure e dispositivi che assicurino un’esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa. Tali procedure o dispositivi permettono l’esecuzione di ordini equivalenti dei loro clienti in funzione della data della loro ricezione da parte dell’impresa di investimento. 2.   Gli Stati membri prescrivono che, in caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, le imprese di investimento adottino misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. Gli Stati membri possono decidere che le imprese di investimento ottemperino a tali obblighi trasmettendo ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti possano esentare dall’obbligo di pubblicazione in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, a norma dell’ del regolamento (UE) n. 600/2014. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo a misure che definiscono: a) le condizioni e la natura delle procedure e dei dispositivi che determinano un’esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e le situazioni nelle quali o i tipi di operazioni per i quali le imprese di investimento possono ragionevolmente rinunciare ad un’esecuzione rapida in modo da ottenere condizioni più favorevoli per i clienti; b) i diversi metodi attraverso i quali si può considerare che un’impresa di investimento abbia adempiuto al proprio obbligo di divulgare al mercato gli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguibili immediatamente.
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Regole per la gestione degli ordini dei clienti (Art. 28 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo