Art. 26

Prestazione di servizi tramite un’altra impresa di investimento

In vigore dal 15 mag 2014
Prestazione di servizi tramite un’altra impresa di investimento Gli Stati membri consentono ad un’impresa di investimento che riceva, tramite un’altra impresa di investimento, istruzioni di fornire servizi di investimento o servizi accessori per conto di un cliente di basarsi sulle informazioni relative a tale cliente comunicate dall’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni. L’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile della completezza e dell’accuratezza delle informazioni trasmesse. L’impresa di investimento che riceva in questo modo istruzioni di prestare servizi per conto di un cliente può inoltre basarsi sulle raccomandazioni relative al servizio o alla transazione in questione fornite al cliente da un’altra impresa di investimento. L’impresa di investimento che ha trasmesso le istruzioni rimane responsabile dell’adeguatezza, per il cliente, delle raccomandazioni o consulenza fornite. L’impresa di investimento che riceva le istruzioni o gli ordini dei clienti tramite un’altra impresa di investimento rimane responsabile della prestazione del servizio o dell’esecuzione della transazione in questione sulla base delle informazioni o raccomandazioni summenzionate, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente titolo.
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Prestazione di servizi tramite un’altra impresa di investimento (Art. 26 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo