Art. 25

Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti

In vigore dal 15 mag 2014
Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese d’investimento di garantire e dimostrare alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d’investimento o servizi accessori per conto dell’impresa d’investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’ e del presente articolo. Gli Stat membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze. 2.   Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l’impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Gli Stati membri garantiscono che, qualora un’impresa d’investimento fornisca consulenza in materia di investimenti e raccomandi un pacchetto di servizi o prodotti aggregati a norma dell’, paragrafo 11, l’intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente. 3.   Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 2, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze di tale persona in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è appropriato per il cliente. Ove sia previsto un pacchetto di servizi o prodotti a norma dell’, paragrafo 11, la valutazione esamina l’appropriatezza del pacchetto nel suo insieme. Qualora l’impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del primo comma, che il prodotto o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, avverte quest’ultimo di tale situazione. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma circa le loro conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l’impresa di investimento li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia loro appropriato. Quest’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 4.   Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell’esecuzione o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente con o senza servizi accessori — esclusa la concessione di crediti o prestiti ex allegato I, sezione B 1 non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 3 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari: i) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione se si tratta di azioni di società e ad esclusione delle azioni di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato; ii) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; iii) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato; iv) azioni o quote in OICVM ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010; v) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza; vi) altri strumenti finanziari non complessi ai fini del presente paragrafo. Ai fini della presente lettera, se i requisiti e la procedura stabiliti all’, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/71/CE sono rispettati, un mercato di un paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato. b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente; c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l’impresa di investimento non è tenuta a valutare l’appropriatezza dello strumento finanziario o del servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Tale avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato; d) l’impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell’. 5.   Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l’impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l’impresa di investimento fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici. 6.   L’impresa di investimento fornisce ai clienti su supporto durevole adeguate relazioni sui servizi prestati. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari in questione e della natura del servizio prestato al cliente e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento forniscono ai clienti su supporto durevole, prima di effettuare la transazione, una dichiarazione di adeguatezza che specifici la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente al dettaglio. Se l’accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, l’impresa di investimento può fornire la dichiarazione su un supporto durevole subito dopo la stipula di un accordo con il cliente, purché siano rispettate le seguenti due condizioni: a) il cliente ha accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione della transazione, e b) l’impresa di investimento ha dato al cliente la possibilità di ritardare la transazione perché lo stesso possa ricevere la dichiarazione di adeguatezza preventivamente. Se un’impresa di investimento offre la gestione di portafoglio o ha informato il cliente che effettuerà periodicamente una valutazione di adeguatezza, la relazione periodica conterrà una dichiarazione aggiornata che spieghi perché l’investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. 7.   Se un contratto di credito ipotecario relativo ad immobili residenziali e soggetto alle disposizioni relative alla valutazione dell’affidabilità del credito dei consumatori previste dalla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) ha quale condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio di investimento consistente in obbligazioniipotecarie emesse specificamente per assicurare il finanziamento del credito ipotecario agli stessi termini di quest’ultimo affinché il prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale servizio non è soggetto agli obblighi previsti dal presente articolo. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per garantire che le imprese di investimento rispettino i principi contenuti nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti, comprese le informazioni da ottenere nel valutare l’idoneità o l’adeguatezza dei servizi e strumenti finanziari per i loro clienti; i criteri per valutare gli strumenti finanziari non complessi ai fini del paragrafo 4, lettera a), punto vi) del presente articolo; il contenuto e il formato delle registrazioni e degli accordi per la fornitura di servizi ai clienti e delle relazioni periodiche ai clienti sui servizi forniti. Questi atti delegati prendono in considerazione: a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, in particolare l’oggetto, le dimensioni e la frequenza delle operazioni; b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di strumenti finanziari; c) la natura dei clienti (al dettaglio o professionali) o, nel caso del paragrafo 6, la loro classificazione come controparti qualificate. 9.   Entro il 3 gennaio 2016, l’ESMA adotta orientamenti che precisano i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze prescritte a norma del paragrafo 1. 10.   L’ESMA elabora entro il 3 gennaio 2016, e aggiorna periodicamente, orientamenti per la valutazione: a) degli strumenti finanziari che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato in conformità del paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii); b) dei depositi strutturati la cui struttura rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all’uscita dal prodotto prima della scadenza, in conformità del paragrafo 4, lettera a), punto v). 11.   L’ESMA ha facoltà di elaborare e aggiornare periodicamente orientamenti per la valutazione degli strumenti finanziari classificati come non complessi agli effetti del paragrafo 4, lettera a), punto vi) tenendo conto degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 8.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2014:65:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti (Art. 25 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo