Art. 6
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
In vigore dal 15 mag 2014
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
1. Lo Stato membro d’origine garantisce che nell’autorizzazione siano specificati i servizi o le attività di investimento che l’impresa di investimento è autorizzata a prestare. L’autorizzazione può coprire uno o più servizi accessori di cui alla sezione B dell’allegato I. L’autorizzazione non può mai essere rilasciata solo per la prestazione di servizi accessori.
2. Un’impresa di investimento che chiede l’autorizzazione a estendere la propria attività ad altri servizi o attività di investimento o a servizi accessori non coperti dall’autorizzazione iniziale presenta una richiesta di estensione della sua autorizzazione.
3. L’autorizzazione è valida per tutta l’Unione e consente ad un’impresa di investimento di prestare i servizi o di esercitare le attività per i quali è autorizzata ovunque nell’Unione, sia tramite il diritto di stabilimento - anche con una succursale - che mediante la libera prestazione dei servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2014:65:oj#art-6