Art. 8

Revoca delle autorizzazioni

In vigore dal 15 mag 2014
Revoca delle autorizzazioni L’autorità competente può revocare l’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di investimento quando quest’ultima: a) non si avvale dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di prestare servizi di investimento o di esercitare attività di investimento da più di sei mesi, salvo il caso in cui lo Stato membro interessato non abbia disposto la decadenza dell’autorizzazione in tali casi; b) ha ottenuto l’autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni del regolamento (UE) n. 575/2013; d) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto concerne le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento; e) rientra in uno degli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale, per questioni che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Ogni revoca dell’autorizzazione è notificata all’ESMA.
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Revoca delle autorizzazioni (Art. 8 Direttiva (UE) 2014/65) — Testo vigente | Portale Normativo