Questo termine è definito da 14 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un’impresa di investimento quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE
Fonte: reg-2014-04-16-596 — art. 3 →l'impresa di investimento definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, escluse le imprese di investimento che rientrano nella definizione di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o le imprese di investimento che svolgono l'attività 8 di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ma che non svolgono l'attività 3 o 6 dell'allegato I, sezione A, della medesima direttiva
Fonte: reg-2014-10-21-63 — art. 3 →l’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE
Fonte: reg-2023-10-17-2830 — art. 3 →un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE
Fonte: dec-2023-07-31-1602 — art. 2 →qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale. Gli Stati membri possono includere nella definizione di «impresa di investimento» le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che: a) il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, nonché b) siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.
Fonte: dir-2014-05-15-65 — art. 4 →impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
Fonte: dir-2024-11-27-1 — art. 2 →impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE
Fonte: dir-2014-05-15-59 — art. 2 →un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE
Fonte: dir-2019-11-27-2034 — art. 3 →un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE
Fonte: reg-2014-05-15-600 — art. 2 →un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE
Fonte: reg-2019-11-27-2033 — art. 4 →un’impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE
Fonte: reg-2019-11-27-2088 — art. 2 →impresa di investimento come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE
Fonte: reg-2022-05-30-858 — art. 2 →un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE
Fonte: reg-2022-12-14-2554 — art. 3 →un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE
Fonte: reg-2023-05-31-1114 — art. 3 →