Art. 3

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e alla direttiva 2014/59/UE. Ai fini del presente regolamento si intende inoltre per: 1)   «ente»: l'ente creditizio definito all', paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/59/UE o l'impresa di investimento definita al punto 2) del presente articolo, nonché, laddove siano soddisfatte le condizioni previste all', paragrafo 1, l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente ad esso di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013 considerati nel loro insieme su base consolidata; 2)   «impresa di investimento»: l'impresa di investimento definita all', paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/59/UE, escluse le imprese di investimento che rientrano nella definizione di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 575/2013 o le imprese di investimento che svolgono l'attività 8 di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ma che non svolgono l'attività 3 o 6 dell'allegato I, sezione A, della medesima direttiva; 3)   «livello-obiettivo annuale»: l'importo complessivo dei contributi annuali che l'autorità di risoluzione fissa per ciascun periodo di contribuzione per raggiungere il livello-obiettivo di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; 4)   «meccanismo di finanziamento»: il meccanismo istituito per permettere all'autorità di risoluzione di applicare o esercitare efficacemente gli strumenti e i poteri di risoluzione di cui all'articolo 100, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; 5)   «contributo annuale»: l'importo di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE raccolto nel periodo di contribuzione dall'autorità di risoluzione, ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, presso ciascuno degli enti di cui all' del presente regolamento; 6)   «periodo di contribuzione»: un anno civile; 7)   «autorità di risoluzione»: l'autorità di cui all', paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/59/UE o altra autorità competente designata dagli Stati membri ai fini dell'articolo 100, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2014/59/UE; 8)   «autorità competente»: l'autorità competente definita all', paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013; 9)   «sistema di garanzia dei depositi» (SGD): il sistema di cui all', paragrafo 2, lettera a), b) o c), della direttiva 2014/49/UE; 10)   «deposito protetto»: il deposito di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/49/UE, escluso il saldo temporaneamente elevato definito all', paragrafo 2, della medesima direttiva; 11)   «passività totali»: il totale delle passività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (9) o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); 12)   «attività totali»: il totale delle attività definito nella sezione 3 della direttiva 86/635/CEE o definito in conformità agli International Financial Reporting Standard di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002; 13)   «esposizione complessiva al rischio»: l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; 14)   «coefficiente di capitale primario di classe 1»: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; 15)   «requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili»: il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili definito all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE; 16)   «fondi propri»: i fondi propri definiti all', paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013; 17)   «passività ammissibili»: le passività e gli strumenti di capitale definiti all', paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE; 18)   «coefficiente di leva finanziaria»: il coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013; 19)   «coefficiente di copertura della liquidità»: il coefficiente di copertura della liquidità definito all'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013 e precisato nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (11); 20)   «coefficiente netto di finanziamento stabile»: il coefficiente netto di finanziamento stabile segnalato ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013; 21)   «controparte centrale» (CCP): la persona giuridica definita all', punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012; 22)   «derivato»: lo strumento derivato ai sensi dell'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013; 23)   «depositario centrale di titoli» (CSD): la persona giuridica definita all', paragrafo 1, punto 1), e all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); 24)   «regolamento»: il completamento di un'operazione in titoli definita all', paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 909/2014; 25)   «compensazione»: la procedura intesa a determinare le posizioni definita all', punto 3), del regolamento (UE) n. 648/2012; 26)   «infrastruttura dei mercati finanziari»: la CCP di cui al punto 21) o il CSD di cui al punto 23) autorizzati come enti ai sensi dell' della direttiva 2013/36/UE; 27)   «istituto di credito agevolato»: l'impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un'amministrazione centrale o regionale che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro; 28)   «prestito agevolato»: il prestito concesso da un istituto di credito agevolato, o per il tramite di un ente creditizio intermediario, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di un'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro; 29)   «ente intermediario»: l'ente creditizio che agisce da intermediario nel prestito agevolato ma che non lo eroga come credito al cliente finale.
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