Art. 6
Categorie e indicatori di rischio
In vigore dal 21 ott 2014
Categorie e indicatori di rischio
1. L'autorità di risoluzione valuta il profilo di rischio dell'ente in base a quattro categorie di rischio:
a)
esposizione al rischio;
b)
stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento;
c)
rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia;
d)
altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione.
2. La categoria «esposizione al rischio» consta degli indicatori di rischio seguenti:
a)
fondi propri e passività ammissibili detenuti dall'ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia;
b)
coefficiente di leva finanziaria;
c)
coefficiente di capitale primario di classe 1;
d)
esposizione complessiva al rischio divisa per le attività totali.
3. La categoria «stabilità e diversificazione delle fonti di finanziamento» consta degli indicatori di rischio seguenti:
a)
coefficiente netto di finanziamento stabile;
b)
requisito di copertura della liquidità.
4. La categoria «rilevanza dell'ente per la stabilità del sistema finanziario o dell'economia» consta dell'indicatore «quota dei prestiti e depositi interbancari nell'Unione europea», che riflette la rilevanza dell'ente per l'economia dello Stato membro di stabilimento.
5. La categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione» consta degli indicatori seguenti:
a)
attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione;
b)
appartenenza a un sistema di tutela istituzionale;
c)
entità del sostegno finanziario pubblico straordinario ottenuto in passato.
Per determinare i diversi indicatori di rischio della categoria «altri indicatori di rischio stabiliti dall'autorità di risoluzione», l'autorità di risoluzione tiene conto della loro rilevanza alla luce della probabilità che l'ente sia assoggettato a risoluzione e della conseguente probabilità, in caso di risoluzione dell'ente, di ricorrere al meccanismo di finanziamento della risoluzione.
6. Per determinare l'indicatore «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione» di cui al paragrafo 5, lettera a), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
a)
innalzamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
i)
incidenza delle attività di negoziazione rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
ii)
incidenza delle esposizioni fuori bilancio rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni;
iii)
incidenza dell'importo dei derivati rispetto a entità del bilancio, livello di fondi propri e rischiosità delle esposizioni e rispetto al modello aziendale generale;
iv)
misura in cui il modello aziendale e la struttura organizzativa dell'ente sono considerati complessi ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE;
b)
abbassamento del profilo di rischio dell'ente per i motivi seguenti:
i)
importo relativo dei derivati compensati mediante controparte centrale (CCP);
ii)
misura in cui l'ente può essere risolto prontamente e senza impedimenti di diritto ai sensi del titolo II, capo II, della direttiva 2014/59/UE.
7. Per determinare l'indicatore di cui al paragrafo 5, lettera b), l'autorità di risoluzione tiene conto degli elementi seguenti:
a)
se l'importo dei fondi disponibili immediatamente, a fini sia di ricapitalizzazione sia di finanziamento di liquidità, per sostenere l'ente che incontra problemi sia sufficientemente consistente da permettere di offrirgli un sostegno credibile e efficace;
b)
il grado di certezza giuridica o contrattuale che i fondi di cui alla lettera a) saranno utilizzati integralmente prima di poter chiedere qualsiasi sostegno pubblico straordinario.
8. L'indicatore di rischio di cui al paragrafo 5, lettera c), assume il valore massimo della scala di cui all'allegato I, fase 3, per:
a)
l'ente appartenente a un gruppo sottoposto a ristrutturazione dopo aver ricevuto fondi dello Stato o equivalenti, ad esempio fondi attinti a un meccanismo di finanziamento della risoluzione, e che è ancora nel periodo di ristrutturazione o liquidazione, eccezion fatta per gli ultimi 2 anni di attuazione del piano di ristrutturazione;
b)
l'ente in liquidazione, fino a ultimazione del piano di liquidazione (purché sia ancora tenuto al versamento del contributo).
Per tutti gli altri enti detto indicatore assume il valore minimo della scala di cui all'allegato I, fase 3.
9. Ai fini dei paragrafi 6, 7 e 8, l'autorità di risoluzione si basa, laddove disponibili, sulle valutazioni effettuate dalle autorità competenti.
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