Art. 4

Determinazione dei contributi annuali

In vigore dal 21 ott 2014
Determinazione dei contributi annuali 1.   L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell'ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell' e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione. 2.   L'autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e in base all'ammontare medio dei depositi protetti dell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza.
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