Art. 14
Obblighi di segnalazione in capo agli enti
In vigore dal 21 ott 2014
Obblighi di segnalazione in capo agli enti
1. L'ente trasmette all'autorità di risoluzione l'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile entro il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, corredato del giudizio formulato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile a norma dell'articolo 32 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
2. L'ente comunica all'autorità di risoluzione almeno le informazioni di cui all'allegato II a livello individuale.
3. Le informazioni di cui all'allegato II, contemplate dagli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (16) o, se del caso, da altro obbligo di segnalazione a fini di vigilanza applicabile all'ente ai sensi della legislazione nazionale, sono trasmesse all'autorità di risoluzione quali comunicate dall'ente nell'ultima pertinente segnalazione a fini di vigilanza presentata all'autorità competente relativamente all'anno al quale si riferisce il bilancio d'esercizio di cui al paragrafo 1.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono trasmesse entro il 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio chiusosi il 31 dicembre dell'anno precedente o per l'esercizio finanziario applicabile. Se il 31 gennaio non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.
5. Laddove le informazioni o i dati comunicati all'autorità di risoluzione sia aggiornati o rettificati, l'aggiornamento o rettifica è trasmesso all'autorità di risoluzione senza indebito ritardo.
6. L'ente trasmette i dati di cui all'allegato II nel formato e nella rappresentazione indicati dall'autorità di risoluzione.
7. Alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 2 e 3 si applicano gli obblighi di riservatezza e di segreto professionale di cui all'articolo 84 della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:63:oj#art-14