Art. 13
Procedura di raccolta dei contributi annuali
In vigore dal 21 ott 2014
Procedura di raccolta dei contributi annuali
1. Entro il 1o maggio di ogni anno l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente di cui all' la decisione che stabilisce il contributo annuale dovuto da ciascuno.
2. L'autorità di risoluzione comunica la decisione in uno dei modi seguenti:
a)
per via elettronica o mediante altro mezzo equiparabile di comunicazione che permetta di accusarne il ricevimento;
b)
per posta raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La decisione indica le condizioni e il mezzo con cui il contributo annuale dev'essere pagato e la quota di impegni di pagamento irrevocabili di cui all'articolo 103 della direttiva 2014/59/UE di cui ciascun ente può valersi. L'autorità di risoluzione accetta solo le garanzie reali del tipo e secondo condizioni che consentano un rapido realizzo, anche nel caso di decisione di risoluzione adottate durante il fine settimana. Le garanzie reali dovrebbero essere valutate prudentemente in modo da riflettere condizioni di mercato che abbiano subito un significativo deterioramento.
4. Fatta salva qualsiasi altra misura correttiva a disposizione dell'autorità di risoluzione, in caso di mancato pagamento, di pagamento parziale o di inadempimento degli obblighi previsti dalla decisione è applicata all'ente una penalità giornaliera sull'importo non saldato della rata.
L'importo della penalità giornaliera dovuto è maggiorato su base giornaliera degli interessi di mora, al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali a decorrere dalla data in cui la rata era dovuta.
5. Per l'ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo annuale parziale è riscosso insieme al contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo.
Storico versioni
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