Art. 11

Contributi annuali degli enti contemplati all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 21 ott 2014
Contributi annuali degli enti contemplati all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE 1.   Fatto salvo l', i contributi annuali degli enti di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati conformemente all' utilizzando il 50 % del loro contributo annuale di base. 2.   Nel caso in cui il meccanismo di finanziamento della risoluzione sia utilizzato in uno Stato membro in relazione a un ente di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE ad uno dei fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata per stabilire che gli si applicano agli enti che hanno un profilo di rischio analogo o superiore al profilo di rischio dell'ente che ha utilizzato il meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini di cui all'articolo 101 della direttiva 2014/59/UE. Ai fini della decisione motivata, l'autorità di risoluzione determina la similarità del profilo di rischio tenendo conto di tutti i seguenti elementi: a) il modello aziendale dell'ente; b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'; c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'; d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente.
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