Art. 9

Applicazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio

In vigore dal 21 ott 2014
Applicazione della correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio 1.   L'autorità di risoluzione determina per ciascun ente il fattore di ulteriore correzione per il rischio combinando gli indicatori di rischio di cui all' secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I. 2.   Fatto salvo l', l'autorità di risoluzione determina, per ogni periodo di contribuzione, il contributo annuale di ciascun ente moltiplicando il contributo annuale di base per il fattore di ulteriore correzione per il rischio, secondo la formula e le procedure previste nell'allegato I. 3.   Il fattore di correzione per il rischio si situa tra 0,8 e 1,5.
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