Art. 10

Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni

In vigore dal 21 ott 2014
Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni 1.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo pari o inferiore a 50 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 1 000 EUR a titolo di contributo annuale. 2.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 50 000 000 EUR ma pari o inferiore a 100 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 2 000 EUR a titolo di contributo annuale. 3.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 100 000 000 EUR ma pari o inferiore a 150 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 7 000 EUR a titolo di contributo annuale. 4.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 150 000 000 EUR ma pari o inferiore a 200 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 15 000 EUR a titolo di contributo annuale. 5.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 200 000 000 EUR ma pari o inferiore a 250 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 26 000 EUR a titolo di contributo annuale. 6.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 250 000 000 EUR ma pari o inferiore a 300 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 50 000 EUR a titolo di contributo annuale. 7.   Fatto salvo il paragrafo 8, se l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la somma forfettaria di cui ai paragrafi da 1 a 6 è superiore al contributo calcolato in conformità all', l'autorità di risoluzione applica il contributo minore. 8.   Nonostante i paragrafi da 1 a 6, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata in cui stabilisce che l'ente presenta un profilo di rischio sproporzionato alle sue piccole dimensioni e che ad esso si applicano gli . La decisione si fonda sui criteri seguenti: a) il modello aziendale dell'ente; b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'; c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'; d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente. 9.   I paragrafi da 1 a 8 non si applicano agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR previa esclusione delle passività di cui all', paragrafo 1. 10.   Le esclusioni di cui all', paragrafo 1, non sono considerate nell'applicazione dei paragrafi da 1 a 9 agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR prima dell'esclusione delle passività di cui all', paragrafo 1.
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