Art. 10 · Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni

Art. 10

Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni

In vigore dal 21 ott 2014
Contributi annuali degli enti di piccole dimensioni 1.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo pari o inferiore a 50 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 1 000 EUR a titolo di contributo annuale. 2.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 50 000 000 EUR ma pari o inferiore a 100 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 2 000 EUR a titolo di contributo annuale. 3.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 100 000 000 EUR ma pari o inferiore a 150 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 7 000 EUR a titolo di contributo annuale. 4.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 150 000 000 EUR ma pari o inferiore a 200 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 15 000 EUR a titolo di contributo annuale. 5.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 200 000 000 EUR ma pari o inferiore a 250 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 26 000 EUR a titolo di contributo annuale. 6.   L'ente con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, di importo superiore a 250 000 000 EUR ma pari o inferiore a 300 000 000 EUR e con attività totali inferiori a 1 000 000 000 EUR versa, per ciascun periodo di contribuzione, una somma forfettaria di 50 000 EUR a titolo di contributo annuale. 7.   Fatto salvo il paragrafo 8, se l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la somma forfettaria di cui ai paragrafi da 1 a 6 è superiore al contributo calcolato in conformità all', l'autorità di risoluzione applica il contributo minore. 8.   Nonostante i paragrafi da 1 a 6, l'autorità di risoluzione può adottare una decisione motivata in cui stabilisce che l'ente presenta un profilo di rischio sproporzionato alle sue piccole dimensioni e che ad esso si applicano gli . La decisione si fonda sui criteri seguenti: a) il modello aziendale dell'ente; b) le informazioni segnalate dall'ente ai sensi dell'; c) le categorie e gli indicatori di rischio di cui all'; d) la valutazione del profilo di rischio dell'ente da parte dell'autorità competente. 9.   I paragrafi da 1 a 8 non si applicano agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR previa esclusione delle passività di cui all', paragrafo 1. 10.   Le esclusioni di cui all', paragrafo 1, non sono considerate nell'applicazione dei paragrafi da 1 a 9 agli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, pari o inferiori a 300 000 000 EUR prima dell'esclusione delle passività di cui all', paragrafo 1.
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