Art. 5
Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio
In vigore dal 21 ott 2014
Correzione del contributo annuale di base in funzione del rischio
1. I contributi di cui all'articolo 103, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE sono calcolati escludendo le passività seguenti:
a)
passività infragruppo derivanti da operazioni condotte dall'ente con un altro ente appartenente allo stesso gruppo, a condizione che sia soddisfatta ciascuna delle condizioni seguenti:
i)
ciascun ente è stabilito nell'Unione;
ii)
ciascun ente è incluso integralmente nella stessa vigilanza su base consolidata a norma degli articoli da 6 a 17 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è sottoposto a adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo del rischio;
iii)
non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il tempestivo rimborso della passività alla scadenza;
b)
passività istituite dall'ente membro di un sistema di tutela istituzionale di cui all', paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/59/UE, autorizzato dall'autorità competente ad applicare l'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, mediante un accordo concluso con un altro ente membro dello stesso sistema di tutela istituzionale;
c)
in caso di controparte centrale stabilita in uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, passività legate alle attività di compensazione nella definizione di cui all', punto 3), del medesimo regolamento, incluse le passività derivanti da misure adottate dalla controparte centrale per rispettare gli obblighi di costituzione di margini, per costituire un fondo di garanzia e per mantenere risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a coprire le perdite potenziali nelle linee di difesa in caso di default conformemente allo stesso regolamento e a investire le proprie risorse finanziarie in conformità all'articolo 47 del medesimo regolamento;
d)
in caso di depositario centrale di titoli, passività connesse a questa sua attività, comprese le passività verso suoi partecipanti o prestatori di servizi con scadenza inferiore a sette giorni, derivanti da attività per le quali il depositario centrale di titoli è stato autorizzato a prestare servizi accessori di tipo bancario a norma del titolo IV del regolamento (UE) n. 909/2014, ma ad esclusione delle altre passività derivanti da tali attività di tipo bancario;
e)
in caso di impresa di investimento, passività scaturite dalla detenzione delle attività o liquidità della clientela, anche detenute per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) definiti all', paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o di fondi d'investimento alternativi (FIA) definiti all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), a condizione che il cliente sia protetto dal diritto fallimentare vigente;
f)
in caso di ente che gestisce prestiti agevolati, passività dell'ente intermediario verso l'istituto di credito agevolato d'origine o altro istituto di credito agevolato ovvero verso altro ente intermediario, e passività dell'istituto di credito agevolato d'origine verso i suoi finanziatori, nella misura in cui l'importo di tali passività trova corrispondenza nei prestiti agevolati concessi dall'ente.
2. Le passività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono dedotte uniformemente, per ogni singola operazione, dall'importo delle passività totali degli enti parti delle operazioni o degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Ai fini della presente sezione, l'ammontare medio annuo, calcolato su base trimestrale, delle passività di cui al paragrafo 1 derivanti da contratti derivati è valutato a norma dell'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Tuttavia, il valore assegnato alle passività derivanti da contratti derivati non può essere inferiore al 75 % del valore delle stesse passività ottenuto applicando le disposizioni contabili cui l'ente è soggetto ai fini dell'informativa di bilancio.
Se, in base ai principi contabili nazionali applicabili all'ente, per determinati derivati non esiste una misura contabile dell'esposizione perché gli strumenti sono detenuti fuori bilancio, l'ente segnala all'autorità di risoluzione la somma dei valori equi (fair value) positivi di tali derivati come costo di sostituzione e li aggiunge ai valori contabili in bilancio.
4. Ai fini della presente sezione, dalle passività totali di cui al paragrafo 1 è escluso il valore contabile delle passività derivanti da contratti derivati e vi è incluso il corrispondente valore determinato conformemente al paragrafo 3.
5. Per verificare il soddisfacimento di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di risoluzione si basa sulle pertinenti valutazioni effettuate dalle autorità competenti e messe a sua disposizione a norma dell'articolo 90 della direttiva 2014/59/UE.
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