Art. 2

Ambito d'applicazione

In vigore dal 21 ott 2014
Ambito d'applicazione 1.   Il presente regolamento si applica agli enti richiamati all'articolo 103, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e definiti all', paragrafo 1, punto 23), della medesima. Si applica anche all'organismo centrale e agli enti ad esso affiliati su base consolidata, laddove gli enti affiliati siano interamente o parzialmente esentati dai requisiti prudenziali nella legislazione nazionale conformemente all' del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Ogni riferimento al gruppo s'intende fatto all'organismo centrale, a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle loro filiazioni.
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