Art. 8

Applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici

In vigore dal 21 ott 2014
Applicazione degli indicatori di rischio in casi specifici 1.   Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga a norma degli del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità di risoluzione applica l'indicatore di cui all', paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento a livello del sottogruppo di liquidità. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello del sottogruppo di liquidità è attribuito a ciascun ente appartenente al sottogruppo di liquidità ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio. 2.   Laddove l'autorità competente abbia esentato completamente l'ente a livello individuale dall'applicazione dei requisiti patrimoniali ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e l'autorità di risoluzione abbia anch'essa esentato completamente lo stesso ente a livello individuale dall'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE, l'indicatore di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento può essere calcolato a livello consolidato. Il risultante punteggio dell'indicatore a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo del suo indicatore di rischio. 3.   Laddove l'autorità competente abbia concesso all'ente una deroga in altra circostanza prevista dal regolamento (UE) n. 575/2013, gli indicatori in questione possono essere calcolati a livello consolidato. Il risultante punteggio degli indicatori a livello consolidato è attribuito a ciascun ente appartenente al gruppo ai fini del calcolo dei sui indicatori di rischio.
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