Art. 15
Obbligo di scambio di informazioni in capo alle autorità di risoluzione
In vigore dal 21 ott 2014
Obbligo di scambio di informazioni in capo alle autorità di risoluzione
1. Ai fini del calcolo del denominatore previsto dalla categoria di rischio di cui all', paragrafo 1, lettera c), l'autorità di risoluzione comunica all'Autorità bancaria europea (ABE), entro il 15 febbraio di ogni anno, a livello aggregato, le informazioni che tutti gli enti stabiliti nel suo territorio di pertinenza le hanno trasmesso relativamente alle passività e ai depositi interbancari di cui all'allegato I.
2. Entro il 1o marzo di ogni anno, l'ABE comunica a ciascuna autorità di risoluzione il valore del denominatore della categoria di rischio di cui all', paragrafo 1, lettera c).
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