Art. 17
Controllo dell'osservanza
In vigore dal 21 ott 2014
Controllo dell'osservanza
1. Laddove l'ente non trasmetta tutte le informazioni di cui all' entro il termine ivi previsto, l'autorità di risoluzione ne calcola il contributo annuale ricorrendo a stime o a ipotesi proprie.
2. Se le informazioni non sono comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autorità di risoluzione può assegnare all'ente il più elevato fattore di correzione per il rischio di cui all'.
3. In caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l'ente le ha trasmesso, l'autorità di risoluzione corregge il contributo annuale in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo annuale dell'ente per il periodo di contribuzione successivo.
4. L'eventuale differenza tra il contributo annuale calcolato e versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo annuale che avrebbe dovuto essere versato in esito alla correzione è conguagliata nell'importo del contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. La correzione è effettuata riducendo o aumentando i contributi per il periodo di contribuzione successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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