Art. 19

Intese di cooperazione

In vigore dal 21 ott 2014
Intese di cooperazione 1.   Per assicurare che i contributi siano effettivamente versati, l'autorità competente presta all'autorità di risoluzione, su sua richiesta, assistenza nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento. 2.   Su richiesta, l'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione gli estremi di contatto dell'ente al quale è comunicata la decisione di cui all', paragrafo 1, entro il 1o aprile di ogni anno o, se il 1o aprile non cade in un giorno lavorativo, il giorno lavorativo successivo. Gli estremi di contatto sono: denominazione sociale della persona giuridica, nome della persona fisica che la rappresenta, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, numero di fax o qualsiasi altra informazione che consente di identificare l'ente. 3.   L'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che le permettono di calcolare i contributi annuali, in particolare le informazioni relative all'ulteriore correzione per il rischio e alle eventuali deroghe concesse ad enti in forza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.
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