Art. 20
Disposizioni transitorie
In vigore dal 21 ott 2014
Disposizioni transitorie
1. Laddove l'obbligo applicabile di segnalazione a fini di vigilanza di cui all' non contempli, per l'anno di riferimento, le informazioni richieste da un indicatore specifico di cui all'allegato II, detto indicatore di rischio non si applica finché non è applicabile l'obbligo di segnalazione a fini di vigilanza. La ponderazione di altri indicatori di rischio disponibili è riscalata proporzionalmente alla rispettiva ponderazione come previsto all' in modo che, sommandone le ponderazioni, il risultato sia 1. Nel 2015, se il sistema di garanzia dei depositi non dispone entro il 31 gennaio di una o più delle informazioni previste all' ai fini del calcolo del livello-obiettivo annuale di cui all', paragrafo 2, o del contributo annuale di base di ciascun ente di cui all', l'ente creditizio interessato, informato dal sistema di garanzia dei depositi, comunica all'autorità di risoluzione le informazioni mancanti entro tale data. In deroga all', paragrafo 1, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'autorità di risoluzione comunica a ciascun ente la decisione che determina il contributo annuale a carico di ciascuno entro il 30 novembre 2015.
2. In deroga all', paragrafo 4, riguardo ai contributi da versare nel 2015 l'importo dovuto in forza della decisione di cui all', paragrafo 3, è versato entro il 31 dicembre 2015.
3. In deroga all', paragrafo 4, riguardo alle informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione nel 2015 i dati di cui a detta disposizione sono comunicati entro il 1o settembre 2015.
4. In deroga all', paragrafo 1, il sistema di garanzia dei depositi comunica entro il 1o settembre 2015 all'autorità di risoluzione le informazioni sull'importo dei depositi protetti alla data del 31 luglio 2015.
5. Fino al termine del periodo iniziale previsto all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, superiori a 300 000 000 EUR e con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti. Per le passività totali, meno i fondi propri e i depositi protetti, oltre 300 000 000 EUR, l'ente versa il contributo determinato a norma degli articoli da 4 a 9.
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