Art. 16
Obblighi di segnalazione in capo ai sistemi di garanzia dei depositi
In vigore dal 21 ott 2014
Obblighi di segnalazione in capo ai sistemi di garanzia dei depositi
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il sistema di garanzia dei depositi comunica all'autorità di risoluzione il calcolo dell'importo medio dei depositi protetti nell'anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti creditizi membri.
2. Dette informazioni sono comunicate a livello sia individuale sia aggregato per gli enti creditizi in questione, affinché l'autorità di risoluzione possa determinare il livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all', paragrafo 2, e stabilire il contributo annuale di base di ciascun ente conformemente all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2015:63:oj#art-16