Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le passività e gli strumenti di capitale definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 71), della direttiva 2014/59/UE
Fonte: reg-2014-10-21-63 — art. 3 →passività e strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti di livello 1, 2 o 3 di un soggetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), e che non sono esclusi dall’ambito di applicazione dello strumento della svalutazione o conversione a norma dell’articolo 35, paragrafi da 5 a 8
Fonte: dir-2024-11-27-1 — art. 2 →gli strumenti di capitale non computabili nei fondi propri e le altre passività e di uno dei soggetti indicati all'articolo 2, non escluse dall'ambito di applicazione del bail-in in virtù dell'articolo 49, comma 1
Fonte: dlgs-2015-11-16-180 — art. 1 →le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1 o di classe 2 di un ente o entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall’ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell’articolo44, paragrafo 2
Fonte: dir-2014-05-15-59 — art. 2 →le passività e gli strumenti di capitale che non sono qualificabili come strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o 2, strumenti di un'entità di cui all'articolo 2 che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3
Fonte: reg-2014-07-15-806 — art. 3 →