Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 nov 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«partecipante ai mercati finanziari»:
a)
un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP);
b)
un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
c)
un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP);
d)
un creatore di un prodotto pensionistico;
e)
un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA);
f)
un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP);
g)
un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’ del regolamento (UE) n. 345/2013;
h)
un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’ del regolamento (UE) n. 346/2013;
i)
una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure
j)
un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio;
2)
«impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’ della direttiva 2009/138/CE;
3)
«prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»:
a)
un prodotto di investimento assicurativo quale definito all’, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); oppure
b)
un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
4)
«gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE;
5)
«impresa di investimento»: un’impresa di investimento come definita all’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;
6)
«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all’, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE;
7)
«ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’ della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l’ di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale;
8)
«prodotto pensionistico»:
a)
un prodotto pensionistico di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure
b)
un prodotto pensionistico individuale di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
9)
«prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all’, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238;
10)
«società di gestione di OICVM»:
a)
una società di gestione come definita all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; oppure
b)
una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE che non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi di tale direttiva per la sua gestione;
11)
«consulente finanziario»:
a)
un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
b)
un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP;
c)
un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti;
d)
un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti;
e)
un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure
f)
una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;
12)
«prodotto finanziario»:
a)
un portafoglio gestito conformemente al punto 6) del presente articolo;
b)
un fondo di investimento alternativo (FIA);
c)
un IBIP;
d)
un prodotto pensionistico;
e)
uno schema pensionistico;
f)
un OICVM; oppure
g)
un PEPP;
13)
«fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE;
14)
«schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all’, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341;
15)
«organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all’ della direttiva 2009/65/CE;
16)
«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all’, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE;
17)
«investimento sostenibile»: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali;
18)
«investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE;
19)
«investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale;
20)
«intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all’, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97;
21)
«consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97;
22)
«rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;
23)
«fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all’ del regolamento (UE) 2015/760;
24)
«fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
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