Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 nov 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «partecipante ai mercati finanziari»: a) un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto pensionistico; e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); f) un fornitore di un prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’ del regolamento (UE) n. 345/2013; h) un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’ del regolamento (UE) n. 346/2013; i) una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio; 2) «impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione autorizzata conformemente all’ della direttiva 2009/138/CE; 3) «prodotto di investimento assicurativo» o «IBIP»: a) un prodotto di investimento assicurativo quale definito all’, punto 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); oppure b) un prodotto assicurativo reso disponibile a un investitore professionale che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato; 4) «gestori di fondi di investimento alternativi» o «GEFIA»: un GEFIA come definito all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE; 5) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento come definita all’, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE; 6) «gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio come definita all’, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE; 7) «ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente pensionistico aziendale o professionale autorizzato o registrato conformemente all’ della direttiva (UE) 2016/2341, eccetto un ente rispetto al quale uno Stato membro non abbia scelto di applicare l’ di tale direttiva o un ente che non gestisca schemi pensionistici che, nel loro insieme, annoverano meno di 15 membri in totale; 8) «prodotto pensionistico»: a) un prodotto pensionistico di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1286/2014; oppure b) un prodotto pensionistico individuale di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1286/2014; 9) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)»: un prodotto di cui all’, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238; 10) «società di gestione di OICVM»: a) una società di gestione come definita all’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; oppure b) una società di investimento autorizzata conformemente alla direttiva 2009/65/CE che non ha designato una società di gestione autorizzata ai sensi di tale direttiva per la sua gestione; 11) «consulente finanziario»: a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; b) un’impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP; c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; d) un’impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all’, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE; 12) «prodotto finanziario»: a) un portafoglio gestito conformemente al punto 6) del presente articolo; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un PEPP; 13) «fondi di investimento alternativi» o «FIA»: un FIA come definito all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE; 14) «schema pensionistico»: uno schema pensionistico come definito all’, punto 2, della direttiva (UE) 2016/2341; 15) «organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari» o «OICVM»: un organismo autorizzato conformemente all’ della direttiva 2009/65/CE; 16) «consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti come definita all’, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE; 17) «investimento sostenibile»: investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali; 18) «investitore professionale»: un cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/65/UE; 19) «investitore al dettaglio»: un investitore che non è un investitore professionale; 20) «intermediario assicurativo»: un intermediario assicurativo quale definito all’, paragrafo 1, punto 3, della direttiva (UE) 2016/97; 21) «consulenza in materia di assicurazioni»: una consulenza quale definita all’, paragrafo 1, punto 15, della direttiva (UE) 2016/97; 22) «rischio di sostenibilità»: un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento; 23) «fondo di investimento europeo a lungo termine» o «ELTIF»: un fondo autorizzato conformemente all’ del regolamento (UE) 2015/760; 24) «fattori di sostenibilità»: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/2088) — Testo vigente | Portale Normativo