Art. 15
Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi
In vigore dal 27 nov 2019
Trasparenza da parte degli EPAP e degli intermediari assicurativi
1. Gli EPAP pubblicano e mantengono le informazioni di cui agli articoli da 3 a 7 e all’, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, lettera f) della direttiva (UE) 2016/2341.
2. Gli intermediari assicurativi comunicano le informazioni di cui all’, all’, paragrafo 5, all’, all’, e all’, paragrafo 1, primo comma, del presente regolamento conformemente all’articolo 23 della direttiva (UE) 2016/97.
Storico versioni
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