Art. 13

Comunicazioni di marketing

In vigore dal 27 nov 2019
Comunicazioni di marketing 1.   Fatta salva la normativa settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2014/65/UE e (UE) 2016/97 e il regolamento (UE) n. 1286/2014, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari fanno in modo che le loro comunicazioni di marketing non contraddicano le informazioni comunicate a norma del presente regolamento. 2.   Le AEV possono elaborare, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per determinare la presentazione standard delle informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili. Alla Commissione è conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
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