Art. 6

Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità

In vigore dal 27 nov 2019
Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità 1.   I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale: a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e b) i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili. Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo. 2.   I consulenti finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale: a) in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e b) il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza. Se i consulenti finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente: a) per i GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE; b) per le imprese di assicurazione, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE o, ove opportuno, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97; c) per gli EPAP, nelle informazioni da fornire di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/2341; d) per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013; e) per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013; f) per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto in tempo utile prima che un investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto relativo a un prodotto pensionistico; g) per le società di gestione degli OICVM, nel prospetto di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE; h) per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE; i) per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE; j) per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97; k) per i GEFIA che gestiscono ELTIF, nel prospetto di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/760; l) per i fornitori di PEPP, nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1238.
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Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità (Art. 6 Regolamento (UE) 2019/2088) — Testo vigente | Portale Normativo