Art. 6
Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità
In vigore dal 27 nov 2019
Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità
1. I partecipanti ai mercati finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:
a)
in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle loro decisioni di investimento; e
b)
i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili.
Se i partecipanti ai mercati finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.
2. I consulenti finanziari includono la descrizione di quanto segue nell’informativa precontrattuale:
a)
in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nella loro consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni; e
b)
il risultato della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari su cui forniscono la consulenza.
Se i consulenti finanziari non ritengono rilevanti i rischi di sostenibilità, la descrizione di cui al primo comma include una spiegazione chiara e concisa al riguardo.
3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono comunicate nel modo seguente:
a)
per i GEFIA, nelle informazioni agli investitori di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE;
b)
per le imprese di assicurazione, nella comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 185, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE o, ove opportuno, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;
c)
per gli EPAP, nelle informazioni da fornire di cui all’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/2341;
d)
per i gestori di fondi per il venture capital qualificati, nella comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013;
e)
per i gestori di fondi qualificati per l’imprenditoria sociale, nella comunicazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013;
f)
per i creatori di prodotti pensionistici, per iscritto in tempo utile prima che un investitore al dettaglio sia vincolato da un contratto relativo a un prodotto pensionistico;
g)
per le società di gestione degli OICVM, nel prospetto di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE;
h)
per le imprese di investimento che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;
i)
per gli enti creditizi che forniscono servizi di gestione del portafoglio o consulenza in materia di investimenti, conformemente all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE;
j)
per gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIP e per gli intermediari assicurativi che forniscono consulenza in materia di assicurazioni riguardo ai prodotti pensionistici esposti alle fluttuazioni del mercato, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97;
k)
per i GEFIA che gestiscono ELTIF, nel prospetto di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2015/760;
l)
per i fornitori di PEPP, nel documento contenente le informazioni chiave sul PEPP di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1238.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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