Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito nell’, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE; 2)   «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita nell’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; 3)   «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito nell’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18); 4)   «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito nell’, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013; 5)   «gestore del mercato»: un gestore del mercato quale definito nell’, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/65/UE; 6)   «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito nell’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE; 7)   «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale quale definito nell’, paragrafo 1, punto 22), della direttiva 2014/65/UE; 8)   «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema o meccanismo nell’Unione quale definito nell’, paragrafo 1, punto 23), della direttiva 2014/65/UE; 9)   «prassi di mercato ammessa»: una specifica prassi di mercato ammessa da un’autorità competente conformemente all’; 10)   «sede di negoziazione (trading venue)»: una sede di negoziazione quale definita nell’, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE; 11)   «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito nell’, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2014/65/UE; 12)   «autorità competente»: un’autorità designata conformemente all’, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento; 13)   «persona»: una persona fisica o giuridica; 14)   «merce»: una merce quale definita all’, punto 1), del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (19); 15)   «contratto a pronti su merci»: un contratto per la fornitura di una merce negoziata su un mercato a pronti che viene prontamente consegnata al regolamento dell’operazione e un contratto per la fornitura di un bene che non sia uno strumento finanziario, compreso un contratto a termine con consegna fisica del sottostante; 16)   «mercato a pronti»: un mercato di merci sul quale le merci sono liquidate in contanti e prontamente consegnate al regolamento dell’operazione e altri mercati non finanziari come i mercati a termine di beni; 17)   «programma di riacquisto di azioni proprie»: la negoziazione di azioni proprie quale definita negli articoli da 21 a 27 della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20); 18)   «negoziazione algoritmica»: negoziazione algoritmica quale definita nell’, paragrafo 1, punto 39), della direttiva 2014/65/UE; 19)   «quota di emissione»: una quota di emissione quale definita nell’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE; 20)   «partecipante al mercato delle quote di emissioni»: chiunque effettua operazioni, incluso l’inoltro di ordini di compravendita, in quote di emissioni, prodotti oggetto d’asta sulla base di tali quote o derivati connessi, e che non usufruisce di un’esenzione ai sensi dell’, paragrafo 2, secondo comma; 21)   «emittente»: un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico, che emette o si propone di emettere strumenti finanziari che, in caso di certificati rappresentativi di strumenti finanziari, corrisponde all’emittente dello strumento finanziario rappresentato; 22)   «prodotto energetico all’ingrosso»: prodotto energetico all’ingrosso quale definito nell’, punto 4), del regolamento (UE) n. 1227/2011; 23)   «autorità nazionale di regolamentazione»: autorità nazionale di regolamentazione quale definita nell’, punto 10), del regolamento (UE) n. 1227/2011; 24)   «strumenti derivati su merci»: strumenti derivati su merci quali definiti nell’, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (21); 25)   «persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo»: una persona, all’interno di un emittente, un partecipante al mercato delle quote di emissioni o altra entità di cui all’, paragrafo 10, che sia: a) componente dell’organo di amministrazione o di controllo di tale entità; o b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di tale entità; 26)   «persona strettamente legata»: una delle persone seguenti: a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale; b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale; c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione; o d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona; 27)   «registrazioni di dati relativi al traffico»: registrazioni di dati relativi al traffico, quali definite nell’, secondo comma, lettera b), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22); 28)   «persona che predispone o esegue a titolo professionale operazioni»: una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell’esecuzione di operazioni in strumenti finanziari; 29)   «indice di riferimento (benchmark)»: qualsiasi tasso, indice o numero, messo a disposizione del pubblico o pubblicato, che è determinato periodicamente o regolarmente applicando una formula al valore di una o più attività o prezzi sottostanti, comprese stime di prezzi, tassi d’interesse o altri valori effettivi o stimati, ovvero a sondaggi, e sulla base di tali elementi è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario; 30)   «market maker»: un market maker quale definito nell’, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2014/65/UE 31)   «costituzione di una partecipazione (stake-building)»: un acquisto di titoli di una società che non fa scattare l’obbligo di legge o regolamentare di annunciare un’offerta pubblica di acquisto in relazione a tale società; 32)   «partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant)»: una persona fisica o giuridica che rientra in una delle categorie di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a d), o paragrafo 2, e che comunica le informazioni nel corso di un sondaggio di mercato; 33)   «negoziazione ad alta frequenza»: tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza quale definita nell’, paragrafo 1, punto 40), della direttiva 2014/65/UE; 34)   «informazioni che raccomandano o consigliano una strategia d’investimento»: informazioni: i) elaborate da un analista indipendente, da una società di investimento, da un ente creditizio, da altre persone la cui principale attività consiste nell’elaborazione di raccomandazioni in materia di investimenti o da una persona fisica che lavori per loro in base a un contratto di lavoro o altro, che esprimono, direttamente o indirettamente, una particolare proposta di investimento in merito a uno strumento finanziario o a un emittente; o ii) elaborate da persone diverse da quelle di cui al punto i), che propongono direttamente una particolare decisione di investimento relativa a uno strumento finanziario; 35)   «raccomandazione in materia di investimenti»: informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti. 2.   Ai fini dell’, si applicano le seguenti definizioni: a)    «valori mobiliari» : i) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; ii) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito; ovvero iii) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni; b)   «strumenti collegati»: gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione: i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; iv) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni; c)   «distribuzione significativa»: un’offerta iniziale o secondaria di valori mobiliari, distinta dalle normali operazioni sia in termini di importo in valore dei valori mobiliari offerti sia in termini di metodi di vendita impiegati; d)   «stabilizzazione»: un acquisto o un’offerta di acquisto di valori mobiliari, o un’operazione su strumenti collegati equivalenti, effettuati da parte di un ente creditizio o un’impresa di investimento nell’ambito di una distribuzione significativa di detti valori mobiliari allo scopo esclusivo di sostenerne il prezzo di mercato per un periodo di tempo predeterminato, a causa della pressione alla vendita esercitata su tali valori mobiliari.
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