Art. 22
Autorità competenti
In vigore dal 16 apr 2014
Autorità competenti
Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un’unica autorità amministrativa competente ai fini del presente regolamento. Gli Stati membri ne informano la Commissione, l’ESMA e le altre autorità competenti degli altri Stati membri. L’autorità competente assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate sul proprio territorio per quanto riguarda tutte le attività svolte sul proprio territorio, nonché le attività svolte all’estero relative a strumenti ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione su tale mercato, oggetto d’asta su una piattaforma d’asta o negoziati su un MTF o su un OTF, o per i quali è stata chiesta l’ammissione alla negoziazione su un MTF che opera all’interno del loro territorio.
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