Art. 23

Poteri delle autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Poteri delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri attraverso le seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità o con imprese che gestiscono il mercato; c) sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che gestiscono il mercato; d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. 2.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di controllo e di indagine: a) di accedere a qualsiasi documento e a dati sotto qualsiasi forma e di riceverne o farne una copia; b) di richiedere o esigere informazioni da chiunque, inclusi coloro che, successivamente, partecipano alla trasmissione di ordini o all’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, nonché i loro superiori e, laddove opportuno, convocarli allo scopo di ottenere delle informazioni; c) in relazione a strumenti derivati su merci, di chiedere informazioni ai partecipanti al mercato sui relativi mercati a pronti secondo formati standardizzati, ottenere relazioni sulle operazioni e accedere direttamente ai sistemi dei gestori; d) di eseguire ispezioni o indagini in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche; e) alle condizioni di cui al secondo comma, di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all’oggetto dell’ispezione o dell’indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato in violazione del presente regolamento; f) di riferire fatti ai fini di un’indagine penale; g) di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari; h) di chiedere, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto nazionale, le registrazioni esistenti relative allo scambio di dati conservate da un operatore di telecomunicazioni, qualora vi sia il ragionevole sospetto che sia stata commessa una violazione e che tali registrazioni possano essere rilevanti ai fini delle indagini su una violazione dell’, lettera a) o b), o dell’; i) di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi; j) di sospendere la negoziazione dello strumento finanziario interessato; k) di richiedere la cessazione temporanea di qualsiasi pratica che l’autorità competente reputi contraria al presente regolamento; l) di imporre un’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale; e m) di adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato con riguardo, tra l’altro, alla correzione di informazioni false o fuorvianti divulgate, anche imponendo all’emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica. Qualora sia necessaria, in base al diritto nazionale, un’autorizzazione preventiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro interessato, per avere accesso ai locali delle persone fisiche e giuridiche di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera e), il potere di cui a detta lettera è esercitato soltanto dopo aver ottenuto tale autorizzazione preventiva. 3.   Gli Stati membri provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in riferimento alle offerte pubbliche di acquisto, alle operazioni di fusione e alle altre operazioni aventi conseguenze sulla proprietà o sul controllo di un’impresa che sono regolamentate dalle autorità di controllo nominate dagli Stati membri ai sensi dell’ della direttiva 2004/25/CE, la quale prevede obblighi supplementari oltre agli obblighi del presente regolamento. 4.   La segnalazione di informazioni all’autorità competente ai sensi del presente regolamento non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica, per la persona che effettua la segnalazione, alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a tale segnalazione.
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