Art. 25
Obbligo di cooperazione
In vigore dal 16 apr 2014
Obbligo di cooperazione
1. Le autorità competenti cooperano reciprocamente e con l’ESMA se necessario ai fini del presente regolamento, salvo che si applichi una delle eccezioni di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri e all’ESMA. Nello specifico, esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, controllo e applicazione delle norme.
L’obbligo di cooperare e assistere di cui al primo comma si applica anche per quanto riguarda la Commissione in relazione allo scambio di informazioni relative alle merci che sono prodotti agricoli di cui all’elenco dell’allegato I TFUE.
Le autorità competenti e l’ESMA collaborano conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare al suo .
Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento di cui al medesimo articolo, essi provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie soggette alla loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento, nonché di fornire le stesse informazioni alle altre autorità competenti e all’ESMA, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e nei confronti dell’ESMA ai fini del presente regolamento.
2. Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nelle seguenti circostanze eccezionali:
a)
la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave;
b)
l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie indagini, attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;
c)
è già stato avviato un procedimento giudiziario per le stesse azioni e nei confronti delle stesse persone dinanzi alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta; oppure
d)
nello Stato membro destinatario della richiesta è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone per le stesse azioni.
3. Le autorità competenti e l’ESMA cooperano con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), e le autorità di regolamentazione nazionali degli Stati membri per assicurare un approccio coordinato nell’applicazione delle norme pertinenti quando operazioni, ordini di compravendita o altre iniziative o condotte fanno riferimento a uno o più strumenti finanziari ai quali si applica il presente regolamento, nonché a uno o più prodotti energetici all’ingrosso ai quali si applicano gli del regolamento (UE) n. 1227/2011. Le autorità competenti prendono in considerazione le caratteristiche specifiche delle definizioni dell’ del regolamento (UE) n. 1227/2011 e le disposizioni degli del regolamento (UE) n. 1227/2011 quando applicano gli del presente regolamento agli strumenti finanziari relativi ai prodotti energetici all’ingrosso.
4. Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni necessarie ai fini di cui al paragrafo 1.
5. Quando un’autorità competente ritiene che atti contrari alle disposizioni del presente regolamento siano, o siano stati, compiuti sul territorio di un altro Stato membro o che determinati atti incidano negativamente sugli strumenti finanziari negoziati su una sede di negoziazione situata in un altro Stato membro, essa informa, con la maggiore precisione possibile, l’autorità competente dell’altro Stato membro e l’ESMA e, in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, l’ACER. Le autorità competenti dei vari Stati membri interessati procedono a consultazioni reciproche e con l’ESMA e, in relazione ai prodotti energetici all’ingrosso, con l’ACER, in merito alle opportune iniziative da adottare e si tengono reciprocamente informate in merito ai più importanti sviluppi intermedi. Esse coordinano le loro iniziative, al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione di sanzioni e altre misure amministrative a tali casi transfrontalieri a norma degli e si prestano assistenza reciproca nell’applicazione delle rispettive decisioni.
6. L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.
Un’autorità competente richiedente può informare l’ESMA di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di un’indagine o di un’ispezione con effetti transfrontalieri, l’ESMA coordina l’indagine o l’ispezione se una delle autorità competenti lo richiede.
Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di procedere a un’ispezione o a un’indagine in loco, può adottare una delle seguenti misure:
a)
effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;
b)
consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;
c)
consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;
d)
nominare controllori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco;
e)
condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.
Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per facilitare la riscossione di sanzioni pecuniarie.
7. Fatto salvo l’articolo 258 TFUE, l’autorità competente, la cui richiesta di informazioni o di assistenza, a norma dei paragrafi 1, 3, 4 e 5, non abbia ottenuto seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni o di assistenza sia stata respinta, può comunicare, entro un termine ragionevole, tale rifiuto o mancata reazione all’ESMA.
Nelle situazioni summenzionate l’ESMA può intervenire a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, ferma restando la possibilità di intervenire a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. Le autorità competenti cooperano e scambiano informazioni con le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali e dei paesi terzi competenti per i relativi mercati a pronti quando hanno ragionevoli motivi di ritenere che siano, o siano stati, compiuti atti che costituiscono abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato in violazione del presente regolamento. Tale forma di cooperazione assicura una visione consolidata dei mercati finanziari e a pronti e permette di individuare e irrogare sanzioni per abusi di mercato tra mercati diversi e transfrontalieri.
In relazione alle quote di emissioni, la cooperazione e lo scambio di informazioni previsti al primo comma sono garantiti anche tramite:
a)
il sorvegliante d’asta, in relazione alle aste delle quote di emissioni o altri prodotti correlati oggetto d’asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010; e
b)
le autorità competenti, gli amministratori di registro, tra cui l’amministratore centrale e gli altri organismi pubblici preposti al controllo a norma della direttiva 2003/87/CE.
L’ESMA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento in relazione alla cooperazione e allo scambio di informazioni tra autorità competenti e autorità di regolamentazione in altri Stati membri e paesi terzi. Le autorità competenti, se possibile, concludono accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione di paesi terzi responsabili per i relativi mercati a pronti ai sensi dell’.
9. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza di cui al presente articolo.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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