Art. 26

Cooperazione con i paesi terzi

In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione con i paesi terzi 1.   Le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario, concludono accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi in merito allo scambio di informazioni con tali autorità di vigilanza e all’applicazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento nei paesi terzi. Tali accordi di cooperazione garantiscono almeno uno scambio efficiente di informazioni che consente alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Un’autorità competente informa l’ESMA e le altre autorità competenti degli Stati membri quando intende concludere un accordo di questo tipo. 2.   L’ESMA, ove possibile, agevola e coordina lo sviluppo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le pertinenti autorità di controllo dei paesi terzi. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione contenenti un modello di documento per gli accordi di cooperazione che sono destinati a essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri ove possibile. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA inoltre, ove possibile, agevola e coordina lo scambio tra le autorità competenti degli Stati membri delle informazioni ottenute dalle autorità di controllo di paesi terzi che possono essere rilevanti ai fini dell’adozione di misure nell’ambito degli . 3.   Le autorità competenti concludono accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di controllo di paesi terzi solo quando il segreto professionale applicabile alle informazioni comunicate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’. Tale scambio d’informazioni deve essere finalizzato all’esecuzione dei compiti delle predette autorità competenti.
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