Art. 27
Segreto d’ufficio
In vigore dal 16 apr 2014
Segreto d’ufficio
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del presente regolamento relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo quando l’autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere comunicate o che la loro diffusione è necessaria a fini di procedimenti giudiziari.
3. Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato cui l’autorità competente ha conferito i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell’Unione o nazionale.
Storico versioni
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