Art. 4
Notifiche ed elenco degli strumenti finanziari
In vigore dal 16 apr 2014
Notifiche ed elenco degli strumenti finanziari
1. I gestori dei mercati regolamentati, le imprese di investimento e i gestori di un MTF o un OTF notificano senza indugio all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione ogni strumento finanziario la prima volta che viene ammesso alla negoziazione, o è stato negoziato per la prima volta, per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nella loro sede di negoziazione.
I gestori effettuano un’ulteriore notifica all’autorità competente della sede di negoziazione quando uno strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione, a meno che la data in cui lo strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione sia conosciuta e citata nella notifica effettuata a norma del primo comma.
Le notifiche di cui al presente paragrafo comprendono, all’occorrenza, le denominazioni e gli identificatori degli strumenti finanziari interessati, nonché la data e l’ora della richiesta di ammissione alla negoziazione, ammissione alla negoziazione, e la data e l’ora della prima operazione.
I gestori dei mercati e le imprese di investimento comunicano altresì all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione le informazioni di cui al terzo comma riguardo agli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione o sono stati ammessi alla negoziazione anteriormente al 2 luglio 2014 e che sono ancora ammessi alla negoziazione o scambiati a tale data.
2. Le autorità competenti del luogo della sede di negoziazione trasmettono senza indugio le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo 1 all’ESMA, che le pubblica sul suo sito Internet sotto forma di elenco immediatamente dopo la ricezione. L’ESMA aggiorna tale elenco immediatamente dopo aver ricevuto una notifica da parte di un’autorità competente del luogo della sede di negoziazione. L’elenco non limita l’ambito di applicazione del presente regolamento.
3. L’elenco contiene le seguenti informazioni:
a)
le denominazioni e gli identificatori degli strumenti finanziari per i quali è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati per la prima volta in mercati regolamentati, MTF e OTF;
b)
le date e le ore delle richieste di ammissione alla negoziazione, delle ammissioni alla negoziazione, o delle prime negoziazioni;
c)
le informazioni relative alle sedi di negoziazione nelle quali gli strumenti finanziari sono oggetto di una richiesta di ammissione alla negoziazione, sono ammessi alla negoziazione o sono negoziati per la prima volta, nonché
d)
la data e l’ora in cui gli strumenti finanziari cessano di essere negoziati o di essere ammessi alla negoziazione.
4. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano:
a)
il contenuto delle notifiche di cui al paragrafo 1; e
b)
le modalità e le condizioni di compilazione, pubblicazione e tenuta dell’elenco di cui al paragrafo 3.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per la definizione dei tempi, del formato e del modello delle notifiche trasmesse a norma dei paragrafi 1 e 2.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme di attuazione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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