Art. 5

Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione

In vigore dal 16 apr 2014
Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione 1.   I divieti di cui agli del presente regolamento non si applicano alla negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando: a) tutti i dettagli del programma sono comunicati prima dell’inizio delle contrattazioni; b) le operazioni di compravendita sono comunicate all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 3 come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico; c) sono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo; e d) è effettuata conformemente agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6. 2.   Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, un programma di riacquisto deve avere come unico fine di: a) ridurre il capitale dell’emittente; b) soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; o c) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell’emittente o di una società collegata. 3.   Al fine di beneficiare dell’esenzione di cui al paragrafo 1, l’emittente informa l’autorità competente del luogo della sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione o sono negoziate di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, e all’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014. 4.   I divieti di cui agli del presente regolamento non si applicano alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dei valori mobiliari quando: a) la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato; b) sono comunicate e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 5; c) sono rispettati limiti adeguati in merito al prezzo; e d) tale negoziazione è conforme alle condizioni di stabilizzazione previste dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6. 5.   Fatto salvo l’, paragrafo 1, gli emittenti, gli offerenti o gli enti che, agendo o meno per conto di tali persone, effettuano operazioni di stabilizzazione notificano i dettagli di tutte le operazioni di stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione non oltre la fine della settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni. 6.   Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano le condizioni alle quali i programmi di riacquisto e le misure di stabilizzazione di cui ai paragrafi 1 e 4 devono conformarsi, incluse le condizioni di negoziazione, le restrizioni in ordine a tempi e volumi, gli obblighi di comunicazione e di segnalazione e le condizioni relative al prezzo. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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