Art. 13
Prassi di mercato ammesse
In vigore dal 16 apr 2014
Prassi di mercato ammesse
1. Il divieto di cui all’ non si applica alle attività di cui all’, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un’operazione, colloca un ordine di compravendita o s’impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.
2. Un’autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;
b)
la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;
c)
la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato;
d)
la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;
e)
la prassi di mercato non crea o meno rischi per l’integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l’Unione;
f)
l’esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un’autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell’Unione; e
g)
le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l’altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell’investitore al dettaglio.
Una pratica di mercato che sia stata ammessa da un’autorità competente quale prassi di mercato ammessa in un dato mercato non è considerata applicabile ad altri mercati, salvo che le autorità competenti di tali altri mercati abbiano ammesso la prassi ai sensi del presente articolo.
3. Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l’autorità competente notifica all’ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa.
4. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l’ESMA trasmette all’autorità competente che ha effettuato la notifica di un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. L’ESMA esamina altresì se l’istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell’Unione. Il parere è pubblicato sul sito web dell’ESMA.
5. Qualora un’autorità competente istituisca una prassi di mercato ammessa in contrasto con il parere dell’ESMA espresso ai sensi del paragrafo 4, essa pubblica sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dall’istituzione della prassi di mercato ammessa, un avviso che ne illustri integralmente i motivi, comprese le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del mercato.
6. Qualora un’autorità competente ritenga che un’altra autorità competente abbia stabilito una pratica di mercato ammessa che non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, l’ESMA presta assistenza alle autorità in questione per raggiungere un accordo conformemente alle sue competenze ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo, l’ESMA può adottare una decisione ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Per assicurare una coerente armonizzazione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri, la procedura e i requisiti relativi all’istituzione di una prassi di mercato ammessa in base ai paragrafi 2, 3 e 4, come pure i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni due anni, le prassi di mercato ammesse che hanno istituito, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, come le modifiche delle regole di negoziazione o delle infrastrutture del mercato, nell’ottica di decidere circa il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.
9. L’ESMA pubblica sul suo sito web un elenco delle prassi di mercato ammesse e degli Stati membri in cui si applicano.
10. L’ESMA sorveglia l’applicazione delle prassi di mercato ammesse e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione nei mercati in questione.
11. Le autorità competenti notificano all’ESMA le prassi di mercato ammesse da esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro tre mesi dall’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 7.
Le prassi di mercato ammesse di cui al primo comma del presente paragrafo continuano ad applicarsi nello Stato membro interessato finché l’autorità competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tale prassi a seguito del parere dell’ESMA a norma del paragrafo 4.
Storico versioni
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