Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 ott 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«contratti (spot) a due giorni»: i contratti tramite cui sono messe all’asta le quote con consegna a una data prestabilita che corrisponde, al più tardi, al secondo giorno d’apertura successivo al giorno dell’asta;
2)
«offerta»: l’offerta, presentata nell’ambito di un’asta, per l’acquisto di un determinato volume di quote ad un determinato prezzo;
3)
«periodo d’offerta»: il periodo entro il quale è possibile presentare le offerte;
4)
«giorno d’apertura»: qualsiasi giorno nel quale la piattaforma d’asta e il sistema di compensazione o il sistema di regolamento ad essa collegati sono aperti per le negoziazioni;
5)
«impresa di investimento»: l’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
6)
«ente creditizio»: l’ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
7)
«strumento finanziario»: lo strumento finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
8)
«mercato secondario»: il mercato in cui le quote sono comprate o vendute prima o dopo che siano assegnate gratuitamente o mediante asta;
9)
«impresa madre»: l’impresa madre quale definita all’, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);
10)
«impresa figlia»: l’impresa figlia quale definita all’, punto 10), della direttiva 2013/34/UE;
11)
«impresa affiliata»: l’impresa affiliata quale definita all’, punto 12), della direttiva 2013/34/UE;
12)
«controllo»: il controllo di cui all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (17);
13)
«procedimento d’asta»: il procedimento comprendente la definizione del calendario dell’asta, il procedimento di ammissione all’asta, il procedimento di presentazione delle offerte, lo svolgimento dell’asta, il calcolo e la notifica dei risultati dell’asta, le disposizioni per il pagamento del prezzo dovuto e il trasferimento dei proventi dell’asta, la consegna delle quote e la gestione della garanzia necessaria per coprire i rischi delle transazioni, nonché la vigilanza e il monitoraggio del corretto svolgimento delle aste da parte della piattaforma;
14)
«riciclaggio»: il riciclaggio di denaro quale definito all’, paragrafi 3, 4 e 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
15)
«finanziamento del terrorismo»: il finanziamento del terrorismo quale definito all’, paragrafi 5 e 6, della direttiva (UE) 2015/849;
16)
«attività criminosa»: l’attività criminosa quale definita all’, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849;
17)
«piattaforma d’asta»: qualsiasi soggetto pubblico o privato designato per svolgere i compiti di cui agli ;
18)
«piattaforma d’asta comune»: la piattaforma d’asta designata a seguito di una procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri, in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, a norma dell’, paragrafo 1;
19)
«piattaforma d’asta indipendente»: la piattaforma d’asta designata a norma dell’, paragrafo 1, come propria piattaforma da uno Stato membro che non partecipa all’azione congiunta di cui all’, paragrafo 1;
20)
«responsabile del collocamento»: qualsiasi soggetto pubblico o privato designato per svolgere i compiti di cui all’;
21)
«conto designato del registro dell’Unione»: il conto nel registro dell’Unione istituito dal regolamento delegato (UE) 2019/1122;
22)
«conto bancario designato»: il conto bancario designato da un responsabile del collocamento, da un offerente o dal suo avente causa per la ricezione dei pagamenti previsti dal presente regolamento;
23)
«misure di adeguata verifica della clientela»: le misure di adeguata verifica della clientela di cui all’ della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela di cui agli di tale direttiva;
24)
«titolare effettivo»: il titolare effettivo quale definito all’, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849;
25)
«copia debitamente certificata»: la copia autentica di un documento originale certificata conforme all’originale da un legale, contabile, notaio o analogo professionista riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato al fine di attestare ufficialmente che una copia è conforme all’originale;
26)
«persona politicamente esposta»: la persona politicamente esposta quale definita all’, punto 9), della direttiva (UE) 2015/849;
27)
«abusi di mercato»: gli abusi di mercato ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 596/2014;
28)
«informazioni privilegiate»: le informazioni privilegiate quali definite all’ del regolamento (UE) n. 596/2014;
29)
«abuso di informazioni privilegiate»: l’abuso di informazioni privilegiate ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 596/2014;
30)
«comunicazione illecita di informazioni privilegiate»: la comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 596/2014;
31)
«manipolazione del mercato»: la manipolazione del mercato ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 596/2014;
32)
«sistema di compensazione»: l’infrastruttura collegata alla piattaforma che fornisce servizi di compensazione, costituzione del margine di garanzia (margining), compensazione di posizioni omogenee (netting), gestione della garanzia, regolamento e consegna e altri servizi svolti dalla controparte centrale, cui sia possibile accedere direttamente o indirettamente attraverso membri della controparte centrale che fungono da intermediari tra i loro clienti e la controparte centrale stessa;
33)
«compensazione»: tutte le procedure che precedono l’inizio del periodo d’offerta, si svolgono durante il periodo d’offerta o seguono il periodo d’offerta fino al regolamento e che implicano la gestione dei rischi che dovessero insorgere in tale intervallo, anche durante la costituzione del margine di garanzia (margining), la compensazione di posizioni omogenee (netting), la novazione e altri servizi che possono essere prestati da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
34)
«costituzione del margine di garanzia (margining)»: il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l’offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l’intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell’offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine;
35)
«regolamento»: il pagamento, da parte dell’aggiudicatario, del suo avente causa, di una controparte centrale o di un’agenzia di regolamento, dell’importo dovuto per le quote che devono essere consegnate all’aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un’agenzia di regolamento e la consegna delle quote all’aggiudicatario, al suo avente causa, alla controparte centrale o all’agenzia di regolamento;
36)
«controparte centrale»: il soggetto che si interpone, o direttamente tra il responsabile del collocamento e l’offerente o il suo avente causa, o tra gli intermediari che li rappresentano, e funge da controparte esclusiva per ciascuno di essi garantendo il pagamento dei proventi dell’asta al responsabile del collocamento o ad un intermediario che lo rappresenti o la consegna all’offerente o ad un intermediario che lo rappresenti delle quote messe all’asta;
37)
«sistema di regolamento»: qualsiasi infrastruttura, collegata o meno alla piattaforma d’asta, che fornisce servizi di regolamento, tra cui la compensazione, anche di posizioni omogenee (netting), la gestione delle garanzie o qualsiasi altro servizio e che consente in via definitiva il pagamento dell’importo dovuto dall’aggiudicatario o dal suo avente causa a un responsabile del collocamento e la consegna delle quote per conto di un responsabile del collocamento all’aggiudicatario o al suo avente causa, se tali servizi sono prestati tramite:
a)
il sistema bancario e il registro dell’Unione;
b)
una o più agenzie di regolamento che operano per conto del responsabile del collocamento e dell’offerente o del suo avente causa, ai quali questi soggetti possano accedere direttamente oppure indirettamente tramite membri delle agenzie di regolamento fungenti da intermediari;
38)
«agenzia di regolamento»: il soggetto che opera in qualità di agente e fornisce alla piattaforma i conti attraverso i quali è data esecuzione simultaneamente o quasi simultaneamente, in sicurezza e con garanzie, alle istruzioni per il trasferimento delle quote messe all’asta impartite dal responsabile del collocamento o dall’intermediario che lo rappresenta e per il pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, del suo avente causa o dell’intermediario che li rappresenta;
39)
«garanzia»: la garanzia quale definita all’, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), comprese le eventuali quote accettate come garanzie dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento;
40)
«mercato regolamentato»: il mercato regolamentato quale definito all’, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE;
41)
«PMI»: i gestori di impianti fissi, gli operatori aerei, le società di navigazione o i soggetti regolamentati che sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (20);
42)
«gestore del mercato»: il gestore del mercato quale definito all’, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;
43)
«Stato membro di stabilimento»:
a)
nel caso delle persone di cui all’, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, lo Stato membro in cui la persona ha il luogo di residenza o l’indirizzo permanente; oppure
b)
nel caso delle persone di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e all’, paragrafo 2, e dei raggruppamenti di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, lo Stato membro d’origine quale definito all’, paragrafo 1, punto 55), lettera a), della direttiva 2014/65/UE; oppure
c)
nel caso delle persone di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, lo Stato membro d’origine quale definito all’, paragrafo 1, punto 43), del regolamento (UE) n. 575/2013; oppure
d)
nel caso del mercato regolamentato di cui all’, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento, lo Stato membro d’origine quale definito all’, paragrafo 1, punto 55), lettera b), della direttiva 2014/65/UE;
44)
«strategia di uscita»: uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano la piattaforma d’asta, contenenti disposizioni dettagliate volte a garantire:
a)
il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d’asta da parte della piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata;
b)
la trasmissione di tutte le informazioni relative al procedimento d’asta necessarie ai fini della procedura d’appalto per la designazione della piattaforma che succederà a quella attualmente designata;
c)
la prestazione dell’assistenza tecnica che consente alle diverse amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma d’asta che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare i beni trasferiti a norma delle lettere a) e b).
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