Art. 7
Prezzo di aggiudicazione dell’asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo
In vigore dal 17 ott 2023
Prezzo di aggiudicazione dell’asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo
1. Il prezzo di aggiudicazione dell’asta è determinato alla fine del periodo d’offerta.
La piattaforma classifica le offerte presentate per ordine di prezzo offerto. Le offerte che propongono lo stesso prezzo sono classificate in modo casuale, applicando un algoritmo determinato dalla piattaforma prima dell’asta.
2. I volumi offerti sono sommati partendo dal prezzo più elevato proposto. Il prezzo di aggiudicazione dell’asta corrisponde al prezzo a cui la somma dei volumi offerti è pari o superiore al volume delle quote messe all’asta.
3. Tutte le offerte che concorrono a raggiungere la somma di volumi determinata a norma del paragrafo 2 sono assegnate al prezzo di aggiudicazione dell’asta.
4. Se il volume totale delle offerte selezionate determinato a norma del paragrafo 2 supera il volume delle quote messe all’asta, il volume rimanente delle quote messe all’asta è assegnato all’ultima offerta che ha concorso a determinare il volume totale delle offerte.
5. Se il volume totale delle offerte selezionate a norma del paragrafo 2 è inferiore al volume delle quote messe all’asta, la piattaforma annulla l’asta.
6. Se il prezzo di aggiudicazione dell’asta è notevolmente inferiore al prezzo prevalente sul mercato secondario immediatamente prima e durante il periodo d’offerta, tenendo conto della volatilità a breve termine del prezzo delle quote per un periodo predeterminato e precedente l’asta, la piattaforma annulla l’asta.
7. Prima dell’inizio dell’asta la piattaforma determina il metodo d’applicazione del paragrafo 6, previa consultazione delle amministrazioni aggiudicatrici pertinenti di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 4, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all’.
La piattaforma d’asta può modificare il metodo di cui al primo comma tra due suoi periodi d’offerta. Essa consulta senza indugio le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 4, e le autorità nazionali competenti di cui all’, in merito alle modifiche pianificate.
La piattaforma d’asta interessata tiene nella massima considerazione l’eventuale parere fornito dall’amministrazione aggiudicatrice pertinente in merito al metodo di cui al presente paragrafo.
8. I paragrafi 6 e 7 non si applicano alla messa all’asta di quote di cui all’ per un periodo di due mesi a partire dalla prima asta di tali quote.
La piattaforma d’asta può prorogare di due mesi il periodo di cui al primo comma, previa consultazione delle amministrazioni aggiudicatrici pertinenti di cui all’, paragrafo 1, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all’, purché tale proroga sia necessaria per garantire l’istituzione di un mercato secondario sufficientemente liquido per l’applicazione del paragrafo 6.
La piattaforma d’asta interessata tiene nella massima considerazione l’eventuale parere fornito dall’amministrazione aggiudicatrice pertinente in merito alla proroga di cui al presente paragrafo.
9. Se un’asta di quote di cui all’ o all’ è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma.
Se il volume di quote di un’asta annullata di cui al primo comma non può essere distribuito in parti uguali come indicato in tale comma in conformità delle norme sul volume minimo d’offerta di cui all’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato mette all’asta tali quote in un numero di aste inferiore a quattro.
Il volume dell’asta che già include volumi provenienti da un’asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.
10. Se un’asta di quote di cui all’ è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma.
Se il volume di quote di un’asta annullata di cui al primo comma non può essere distribuito in parti uguali come indicato in tale comma in conformità delle norme sul volume minimo d’offerta di cui all’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato mette all’asta tali quote nella successiva asta in programma.
Dal 1o gennaio 2025, in caso di annullamento di un’asta che comprende quote di cui all’, si applica il paragrafo 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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