Art. 8

Orario, frequenza e distribuzione del volume di quote

In vigore dal 17 ott 2023
Orario, frequenza e distribuzione del volume di quote 1.   Le piattaforme d’asta svolgono le aste separatamente in periodi d’offerta regolari. I periodi d’offerta per le aste di quote di cui all’ condotte dalla piattaforma d’asta comune sono distinti dai periodi d’offerta per le aste di quote di cui agli . Il periodo d’offerta inizia e termina nello stesso giorno d’apertura e non può essere inferiore a due ore. Tra due periodi d’offerta consecutivi intercorre un intervallo di almeno due ore. I periodi d’offerta di due o più piattaforme d’asta non devono sovrapporsi. I periodi d’offerta per aste di quote di cui agli non devono sovrapporsi. Dal 1o gennaio 2025, le quote di cui agli sono messe all’asta negli stessi periodi d’offerta. 2.   La piattaforma determina la data e l’ora delle aste tenendo conto delle festività che incidono sui mercati finanziari internazionali e di altri eventi o situazioni pertinenti che potrebbero avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle aste. Non sono organizzate aste nelle due settimane del periodo di Natale e Capodanno di ogni anno. 3.   In casi eccezionali la piattaforma d’asta può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d’offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d’asta tiene nella massima considerazione l’eventuale parere fornito dalla Commissione sulla modifica. 4.   La piattaforma d’asta comune mette all’asta le quote di cui agli con frequenza minima settimanale. La piattaforma d’asta comune mette all’asta le quote di cui all’ almeno ogni due mesi. Dal 1o gennaio 2025, le disposizioni del presente paragrafo che si applicano alle quote di cui all’ si applicano anche alle quote di cui all’. In deroga al primo comma, la piattaforma d’asta comune può mettere all’asta le quote di cui all’ con altre frequenze nelle prime sei aste, purché sia necessario per migliorare la partecipazione alle aste e garantire il buon funzionamento del procedimento d’asta. Se la piattaforma d’asta comune conduce aste uno o due giorni alla settimana, le altre piattaforme si astengono dallo svolgere aste negli stessi giorni. Se la piattaforma d’asta comune conduce aste per più di due giorni alla settimana, stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersi altre aste. Essa pubblica i giorni stabiliti entro la data di pubblicazione del calendario delle aste di cui all’, paragrafo 2. 5.   Il volume di quote di cui agli da mettere all’asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile Il volume di quote di cui all’ da mettere all’asta su una piattaforma comune in linea di massima è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno civile, tranne per i volumi aggiuntivi da mettere all’asta conformemente all’articolo 30 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, che in linea di massima sono distribuiti in parti uguali nel periodo fino al 31 maggio 2028. Se il volume annuo di quote di uno Stato membro non può essere distribuito in parti uguali nelle aste di un determinato anno civile in conformità delle norme sul volume minimo d’offerta di cui all’, paragrafo 1, la piattaforma d’asta pertinente distribuisce tale volume in un numero inferiore di aste, garantendo, che il volume sia messo all’asta, in linea di massima, almeno trimestralmente.
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