Art. 10

Volumi annui di quote messe all’asta in relazione ad attività di trasporto marittimo e impianti fissi

In vigore dal 17 ott 2023
Volumi annui di quote messe all’asta in relazione ad attività di trasporto marittimo e impianti fissi 1.   Il volume di quote relative alle attività di trasporto marittimo di cui all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE e relative agli impianti fissi rientranti nell’ambito di applicazione del capo III della stessa direttiva da mettere all’asta in un dato anno civile corrisponde al volume di quote stabilito in conformità dell’, paragrafi 1 e 1 bis, di tale direttiva. 2.   Il volume di quote che ogni Stato membro deve mettere all’asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell’articolo 3 octies bis, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. 3.   Il volume delle quote di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto di modifiche in applicazione delle seguenti disposizioni: a) articolo 3 octies ter, articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, articoli 10 quater e 10 quater bis, articolo 10 quinquies, paragrafo 4, articolo 10 sexies, paragrafo 3, , paragrafi 3 -sexies e 4, e della direttiva 2003/87/CE; b) della decisione (UE) 2015/1814; c) del regolamento (UE) 2018/842 del parlamento europeo e del Consiglio (21). 4.   Eventuali modifiche del volume di quote da mettere all’asta in un determinato anno civile diverse dalle modifiche di cui all’ sono computate nel volume di quote da mettere all’asta nell’anno civile successivo. L’eventuale volume di quote che non può essere messo all’asta in un determinato anno civile a causa dell’arrotondamento disposto dall’, paragrafo 1, è computato nel volume di quote da mettere all’asta nell’anno civile successivo. 5.   La distribuzione delle quote a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è determinata tenendo conto di quanto segue: a) il volume di quote e la data in cui sono messe a disposizione del Fondo per l’innovazione in applicazione dell’, quarto comma, dell’articolo 10 bis, paragrafi 1, 1 bis e 5 ter, dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, primo, terzo e quarto comma, e dell’articolo 10 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE; b) l’anticipo di quote per il Fondo per l’innovazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE; c) il volume di quote da mettere all’asta per il dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma dell’articolo 10 sexies, paragrafo 2, fino al 31 agosto 2026. Fatto salvo il primo comma, il volume annuo di quote da mettere all’asta a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è almeno pari a 40 milioni di quote. Tale volume è riportato nel calendario delle aste di cui all’ del presente regolamento. 6.   Il volume annuo iniziale di quote da mettere all’asta a norma dell’articolo 10 sexies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE è il seguente: a) per il 2024: 86 685 000 quote; b) per il 2025: 86 685 000 quote; c) per il 2026: 58 000 000 di quote. Il volume annuo di quote da mettere all’asta per conseguire i proventi di cui all’articolo 10 sexies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE può essere adeguato per garantire che siano rispettati gli obiettivi indicati nell’articolo 10 sexies di tale direttiva. Ai fini di tale adeguamento sono presi in considerazione i proventi già ottenuti, il prezzo medio di aggiudicazione dell’asta per i sei mesi civili precedenti e il tempo rimanente fino al 31 agosto 2026 e i calendari delle aste sono adeguati di conseguenza in conformità dell’, paragrafo 1, lettera o), del presente regolamento. Se i proventi delle aste di cui all’articolo 10 sexies, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE sono raggiunti prima della data dell’ultima asta programmata per il dispositivo per la ripresa e la resilienza, le successive aste di quote per tale dispositivo sono sospese con effetto immediato in conformità delle pertinenti disposizioni per la sospensione delle aste di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1122. Il pertinente calendario delle aste è adeguato di conseguenza, a norma dell’, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:2830:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo