Art. 24

Quote da mettere all’asta per il Fondo per l’innovazione, il Fondo per la modernizzazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo sociale per il clima

In vigore dal 17 ott 2023
Quote da mettere all’asta per il Fondo per l’innovazione, il Fondo per la modernizzazione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e il Fondo sociale per il clima 1.   La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all’asta a partire dal 2021, in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafi 8 e 9, e degli articoli 10 quinquies e 10 sexies della direttiva 2003/87/CE sulla piattaforma d’asta comune. L’, paragrafi 2, 3 e 4, gli e l’, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis alla BEI. 2.   La BEI assicura che i proventi delle aste delle quote a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, e dell’articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificatole dalla Commissione. Prima dell’erogazione, la BEI può dedurre eventuali oneri supplementari per la detenzione e il versamento dei proventi delle aste, conformemente agli accordi conclusi con la Commissione in applicazione dell’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (23) e dell’articolo 10 sexies della direttiva 2003/87/CE. 3.   La Commissione è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all’asta in applicazione dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, e dell’articolo 30 quinquies, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE sulla piattaforma d’asta comune. L’, paragrafi 2, 3 e 4, gli e l’, paragrafo 1, del presente regolamento si applicano mutatis mutandis alla Commissione. 4.   Il volume annuo delle quote da mettere all’asta di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 10 bis, paragrafo 8 ter, della direttiva 2003/87/CE è messo all’asta insieme ai rispettivi volumi annui di quote di cui all’ del presente regolamento nelle aste condotte dalla piattaforma comune ed è distribuito in parti uguali in conformità dell’, paragrafo 4, primo comma, del presente regolamento.
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