Art. 23

Compiti del responsabile del collocamento

In vigore dal 17 ott 2023
Compiti del responsabile del collocamento Il responsabile del collocamento: a) mette all’asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere, o per fondi o dispositivi beneficiari dei proventi delle aste secondo il diritto dell’Unione; b) riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato o ai fondi o dispositivi di cui alla lettera a); c) versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato o ai fondi o dispositivi di cui alla lettera a).
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