Art. 23
Compiti del responsabile del collocamento
In vigore dal 17 ott 2023
Compiti del responsabile del collocamento
Il responsabile del collocamento:
a)
mette all’asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere, o per fondi o dispositivi beneficiari dei proventi delle aste secondo il diritto dell’Unione;
b)
riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato o ai fondi o dispositivi di cui alla lettera a);
c)
versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato o ai fondi o dispositivi di cui alla lettera a).
Storico versioni
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