Art. 21

Diniego, revoca o sospensione dell’ammissione all’asta

In vigore dal 17 ott 2023
Diniego, revoca o sospensione dell’ammissione all’asta 1.   Una piattaforma d’asta nega l’ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, ai soggetti che: a) non sono legittimati a presentare domanda di ammissione all’asta ai sensi dell’, paragrafo 1 o 2; b) non soddisfano i requisiti di cui agli e, se del caso, all’; oppure c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell’ammissione alle aste o altre istruzioni o disposizioni in materia. 2.   La piattaforma nega l’ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l’ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l’azione delle autorità nazionali competenti volta perseguire o catturare gli autori di tali attività. In caso di sospetti di cui al primo comma, la piattaforma d’asta interessata riferisce all’unità di informazione finanziaria (FIU, financial intelligence unit) di cui all’ della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell’, paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   Una piattaforma d’asta può negare l’ammissione alle proprie aste, o revocare o sospendere l’ammissione già concessa, ai soggetti che: a) violino colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia; b) si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste; oppure c) siano contemplati dall’, paragrafo 1, lettera b) o c), o dall’, paragrafo 2, e non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d’apertura precedenti. 4.   I soggetti di cui al paragrafo 3 sono informati del diniego, della revoca o della sospensione dell’ammissione all’asta, e possono presentare ricorso scritto entro un congruo termine indicato nel provvedimento di diniego, revoca o sospensione. Dopo aver esaminato il ricorso scritto, la piattaforma può, se del caso: a) concedere o ripristinare l’ammissione all’asta con effetto da una data determinata; b) concedere l’ammissione condizionale o il ripristino condizionale dell’ammissione prescrivendo l’adempimento, entro una data determinata, di condizioni specifiche la cui realizzazione deve essere verificata dalla piattaforma stessa; oppure c) confermare il diniego, la revoca o la sospensione dell’ammissione con effetto da una data determinata. La piattaforma d’asta informa gli interessati della decisione adottata a norma del primo comma, lettere a), b) e c). 5.   I soggetti cui è revocata o sospesa l’ammissione a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 procurano che la loro esclusione dalle aste: a) proceda in maniera ordinata; b) non comprometta gli interessi dei loro clienti né interferisca con lo svolgimento efficiente delle aste; c) non abbia ripercussioni sull’adempimento delle disposizioni relative ai pagamenti o di altre istruzioni o disposizioni in materia; d) non comprometta l’adempimento dei loro obblighi di tutela delle informazioni riservate di cui all’, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che rimangono in vigore per 20 anni dopo l’esclusione dalle aste. Il provvedimento di diniego, di revoca o di sospensione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve indicare le misure necessarie per l’adempimento del presente paragrafo e la piattaforma verifica la realizzazione di tali misure.
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