Art. 32

Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento

In vigore dal 17 ott 2023
Requisiti per la designazione dei responsabili del collocamento 1.   Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati: a) presentano un rischio di conflitto d’interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi: i) l’attività da essi svolta nel mercato secondario; ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d’interessi o abusi di mercato; b) sono in grado di svolgere tempestivamente i compiti di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità. 2.   La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all’, paragrafo 2, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.
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