Art. 33
Requisiti per la designazione delle piattaforme d’asta
In vigore dal 17 ott 2023
Requisiti per la designazione delle piattaforme d’asta
1. Solo un soggetto autorizzato come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato secondario di quote di emissione o di derivati di quote di emissione può essere designato come piattaforma d’asta.
Qualora tuttavia sia previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell’, paragrafo 1, un soggetto autorizzato come mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato dell’energia all’ingrosso ai sensi dell’, punto 6), del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), ma non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote, può partecipare alla procedura di appalto a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. Se tale soggetto è designato come piattaforma d’asta comune, il suo gestore ottiene l’autorizzazione per organizzare un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote e garantisce di organizzare tale mercato secondario almeno 60 giorni d’apertura prima dell’inizio del primo periodo d’offerta gestito dalla piattaforma d’asta in questione.
2. Le piattaforme d’asta designate a norma del presente regolamento per la vendita di contratti (spot) a due giorni sono autorizzate, senza ulteriori prescrizioni legali o amministrative degli Stati membri, a prendere disposizioni adeguate al fine di agevolare l’accesso e la partecipazione alle aste degli offerenti di cui all’, paragrafi 1 e 2.
3. Quando designano una piattaforma d’asta, gli Stati membri considerano in che misura i candidati dimostrano di garantire quanto segue:
a)
rispetto del principio di non discriminazione, sia de jure che de facto;
b)
accesso pieno, giusto ed equo alle aste per le PMI soggette al sistema unionale e accesso alle aste per gli emettitori di entità ridotta, come disposto all’, paragrafo 1, all’articolo 27 bis, paragrafo 1, e all’articolo 28 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE;
c)
efficienza economica e prevenzione di indebiti oneri amministrativi;
d)
attenta vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione delle misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
e)
prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio;
f)
corretto funzionamento del mercato del carbonio, con particolare riguardo alla realizzazione delle aste;
g)
connessione a uno o a più sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
h)
disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma d’asta di trasferire tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste da parte della piattaforma che le succederà.
4. La piattaforma d’asta può essere designata solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali che recepiscono il titolo III della direttiva 2014/65/UE si applichino alla messa all’asta di contratti (spot) a due giorni e affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzare e supervisionare l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore secondo le disposizioni nazionali di recepimento del titolo VI di tale direttiva.
Se l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore non sono stabiliti nello stesso Stato membro, il primo comma si applica a entrambi gli Stati membri in cui sono stabiliti rispettivamente l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore.
5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti l’aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore, designate a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, come piattaforma d’asta a norma del presente regolamento, purché il mercato regolamentato e il relativo gestore rispettino le disposizioni nazionali di recepimento del titolo III della direttiva 2014/65/UE. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono il titolo VI della direttiva 2014/65/UE.
6. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo esercitano una sorveglianza efficace del mercato e adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni di cui al suddetto paragrafo siano osservate. A tal fine esse devono poter esercitare nei confronti dell’aspirante mercato regolamentato e del relativo gestore, direttamente o con l’assistenza di altre autorità nazionali competenti designate a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 69 della stessa direttiva.
Ai fini della designazione di piattaforme d’asta a norma del presente regolamento, le disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli da 79 a 87 della direttiva 2014/65/UE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
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