Art. 31

Calendario delle aste per le piattaforme d’asta indipendenti

In vigore dal 17 ott 2023
Calendario delle aste per le piattaforme d’asta indipendenti 1.   Il volume di quote di cui all’ messo all’asta in singole aste condotte da una piattaforma indipendente è compreso tra 3,5 e 20 milioni di quote. Se in un determinato anno civile il volume totale delle quote che devono essere messe all’asta dallo Stato membro è inferiore a 3,5 milioni, le quote sono messe in vendita in un’unica asta per anno civile. Se tuttavia, a norma dell’, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un quantitativo di quote deve essere dedotto dal volume da mettere all’asta, il volume di quote di cui all’ messe all’asta in una singola asta condotta da una piattaforma indipendente non può essere inferiore a 1 milione di quote in un periodo di 12 mesi. 2.   Il volume di quote di cui all’ messo all’asta in singole aste condotte da una piattaforma indipendente è compreso tra 2,5 e 5 milioni di quote. Se in un determinato anno civile il volume totale delle quote che devono essere messe all’asta dallo Stato membro è inferiore a 2,5 milioni, le quote sono messe in vendita in un’unica asta per anno civile. Dal 1o gennaio 2025, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo che si applicano alle quote di cui all’ si applicano anche alle quote di cui all’. 3.   Previa consultazione della Commissione, la piattaforma d’asta indipendente stabilisce i calendari delle aste, compresi i periodi d’offerta, i singoli volumi, le date delle aste, il prodotto messo all’asta e le date di pagamento e di consegna delle quote da mettere all’asta in singole aste in ciascun anno civile. I singoli volumi d’asta sono stabiliti in conformità degli . La piattaforma d’asta indipendente pubblica il calendario delle aste per un dato anno entro il 31 luglio dell’anno precedente per quanto riguarda le quote di cui agli del presente regolamento, o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all’amministratore centrale del registro dell’Unione di inserire la rispettiva tabella d’asta nel registro dell’Unione a norma del regolamento delegato (UE) 2019/1122. La piattaforma indipendente interessata stabilisce e pubblica il calendario delle aste solo dopo che la piattaforma comune ha stabilito e pubblicato i propri calendari delle aste in conformità dell’, a meno che tale piattaforma non sia stata ancora designata a norma dell’, paragrafo 1. Le piattaforme d’asta interessate possono stabilire contemporaneamente i calendari delle aste per le quote di cui agli , purché sia rispettato il termine per la pubblicazione dei calendari delle aste di cui all’. I calendari delle aste pubblicati sono conformi alle condizioni o agli obblighi pertinenti di cui all’allegato III. 4.   Se un’asta svolta da una piattaforma indipendente è annullata a norma dell’, paragrafo 5 o 6, o dell’, il volume messo all’asta è distribuito a norma dell’, paragrafo 8, oppure, se la piattaforma d’asta interessata svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, è distribuito nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma.
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Calendario delle aste per le piattaforme d’asta indipendenti (Art. 31 Regolamento (UE) 2023/2830) — Testo vigente | Portale Normativo