Art. 30
Compiti delle piattaforme d’asta indipendenti
In vigore dal 17 ott 2023
Compiti delle piattaforme d’asta indipendenti
Una piattaforma d’asta indipendente svolge gli stessi compiti della piattaforma comune, previsti all’, salvo gestire il calendario delle aste di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all’, paragrafo 3, allo Stato membro designante.
Le disposizioni di cui all’, paragrafi 1, 2, 3 e paragrafo 5, primo comma, e agli si applicano alle piattaforme d’asta indipendenti.
Storico versioni
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