Art. 27

Servizi forniti agli Stati membri dalla piattaforma d’asta comune

In vigore dal 17 ott 2023
Servizi forniti agli Stati membri dalla piattaforma d’asta comune 1.   La piattaforma d’asta comune fornisce agli Stati membri i seguenti servizi, definiti più dettagliatamente nel contratto di designazione: a) accesso alle aste, a norma degli articoli da 15 a 21, compresa la fornitura e il mantenimento delle interfacce elettroniche su Internet e dei siti web necessari; b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7; c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14; d) annuncio e notifica dei risultati delle aste a norma dell’; e) fornitura diretta, o garanzia della fornitura, dei sistemi di compensazione o di regolamento necessari per: i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli aggiudicatari o dai loro aventi causa e distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento a norma degli ; ii) la consegna delle quote vendute all’asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa, a norma degli ; iii) la gestione delle garanzie, compresa l’eventuale costituzione del margine di garanzia (margining), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti a norma degli ; f) il monitoraggio delle aste, la comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, l’applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, a norma degli articoli da 45 a 50 e dell’, paragrafo 1; g) la segnalazione a norma dell’. 2.   Con un anticipo minimo di 20 giorni d’apertura sull’inizio del primo periodo d’offerta da essa gestito, la piattaforma d’asta comune deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o un sistema di regolamento. 3.   Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d’asta comune presenta alla Commissione la propria strategia di uscita.
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